Come funziona impeachment, Il presidente e l’articolo 90 della Costituzione Dopo la rinuncia di Giuseppe Conte alla formazione del nuovo governo e il veto del Quirinale sul nome di Paolo Savona all’Economia ecco che arriva la richiesta dei 5 Stelle: “Mettere in stato d’accusa il presidente della Repubblica”.
Ma come funziona questa procedura? L’articolo 90 della Costituzione recita: “Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri”. I casi in cui può scattare sono ben precisi. Il Capo delllo Stato può essere messo a giudizio solo per “alto tradimento” e per “attentato alla Costituzione“. Spetta al Parlamento avviare l’impeachment, poi a giudicare il Capo dello Stato è la Corte Costituzionale.
Nella Consulta ai 15 componenti cosiddetti “togati“, si aggiungono altri 16 membri estratti dall’elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a Senatore. A queti si aggiungono anche i “commissari d’accusa” che vengono eletti dal Parlamento. Al termine del procedimento arriva il verdetto della Consulta che sarà inappellabile.
La messa in stato di accusa, meglio conosciuta come impeachment (dall’inglese “accusa”), è un istituto giuridico col quale si prevede il rinvio a giudizio di titolari di cariche pubbliche qualora si ritenga che abbiano commesso determinati illeciti nell’esercizio delle loro funzioni.
In Italia si è fatto uso del termine ad esempio in occasione del tentativo, da parte di alcune forze di opposizione parlamentare, di attivare la procedura prevista dall’articolo 90 della Costituzione italiana contro i Presidenti della Repubblica Francesco Cossiga (1991), Giorgio Napolitano(2014) e Sergio Mattarella (2018).
Questa estensione del termine impeachment a realtà politiche e costituzionali diverse da quella statunitense spesso è tecnicamente impropria, perché ogni ordinamento ha le sue peculiarità, e va ascritta alle tendenze e alle mode del linguaggio politico e giornalistico.
Dopo essere stata evocata a fasi alterne nella storia storia repubblicata, il naufragio del governo Conte ha fatto tornare nel vocabolario della politica italiana, come spesso accade in momenti di crisi istituzionali, la parola “impeachment“. Si tratta della messa sotto accusa del presidente della Repubblica, previsto all’articolo 90 della Costituzione, in caso di alto tradimento o attentato alla Carta. «Il presidente della Repubblica», recita il passaggio, «non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri».
PRIMA FASE. Viene presentata – sostenuta da tutto il materiale probatorio – una richiesta di messa in stato d’accusa al presidente della Camera che poi trasmette il materiale a un Comitato formato dai componenti della giunta per le autorizzazioni a Procedere di Senato e Camera.
SECONDA FASE. Ove stabilita la legittimità dell’accusa dopo un verdetto votato a maggioranza, viene presentata una relazione al parlamento riunito in seduta comune.
TERZA FASE. Il ‘dossier’ a questo punto può essere archiviato o posto in votazione nell’Aula riunita sempre in seduta comune che deciderà sull’autorizzazione a procedere.
QUARTA FASE. Nel caso in cui non siano avanzate richieste di ulteriori indagini, si apre la discussione sulla competenza parlamentare dei reati imputati. Se la relazione propone la messa in stato d’accusa, il voto è a scrutinio segreto e la destituzione scatta solo se si raggiunge la maggioranza assoluta.
QUINTA FASE. La questione passa infine alla Corte Costituzionale che, coadiuvata da sedici giudici aggregati estratti a sorte, potrà – dopo un vero e proprio processo – emettere la sentenza inappellabile.
Articolo 90 Costituzione italiana
Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [cfr. art. 55 c.2], a maggioranza assoluta dei suoi membri [cfr. artt. 134, 135 c.7 ].
Commenta per primo